Due nuove D.G.R. emanate dalla Regione Liguria annullano e sostituiscono quelle precedentemente in vigore. Si tratta della D.G.R. n.175 del 22/02/2013 "Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relativa ad attività ricettive e turistiche ed agrituristiche (categoria A- gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n.905 del 30/07/2010 e della D.G.R. n.176 del 22/02/2013 "Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (cat.B - gruppo b1). Queste due nuove delibere delineano con maggiore accuratezza rispetto alle precedenti gli obblighi ai quali devono sottostare le piscine di dette categorie. Restano ancora non normate tutte le altre piscine, da quelle di categoria A1 a quelle di categoria A2 che non rientrano nel gruppo delle turistico-ricettive. Viene prevista la non obbligatorietà del bagnino ma solo a particolari condizioni, quali ad esempio la presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza non superiore a 3 km o di personale adeguatamente formato. Viene inoltre stabilita la non obbligatorietà di seguire la norma UNI 10637 nelle ristrutturazioni e nelle nuove realizzazioni. Tale norma e quelle ad essa collegate sono considerati “riferimenti non esclusivi”.

 

piscines en liguria

 

Nelle Linee di indirizzo per la gestione delle piscine, pubblicate dalla stessa Regione Liguria nel corso del 2013, vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per tutti coloro, privati od aziende, che intendano ricoprire il ruolo di Responsabile di Piscina o di Responsabile della Manutenzione di una piscina in Liguria. Tale formazione è obbligatoria per poter esercitare tali funzioni dalla stagione 2014.

 

Regione Liguria, due nuove delibere sulle piscine nei condomini e negli alberghi

 

Due nuove D.G.R. emanate dalla Regione Liguria annullano e sostituiscono quelle precedentemente in vigore. Si tratta della D.G.R. n.175 del 22/02/2013 "Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relativa ad attività ricettive e turistiche ed agrituristiche (categoria A- gruppo a2.2) - Revisione allegato D.G.R. n.905 del 30/07/2010 e della D.G.R. n.176 del 22/02/2013 "Piscine facenti parte di condomini, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (cat.B - gruppo b1). Queste due nuove delibere delineano con maggiore accuratezza rispetto alle precedenti gli obblighi ai quali devono sottostare le piscine di dette categorie. Restano ancora non normate tutte le altre piscine, da quelle di categoria A1 a quelle di categoria A2 che non rientrano nel gruppo delle turistico-ricettive. Viene prevista la non obbligatorietà del bagnino ma solo a particolari condizioni, quali ad esempio la presenza di un presidio di primo soccorso localizzato ad una distanza non superiore a 3 km o di personale adeguatamente formato. Viene inoltre stabilita la non obbligatorietà di seguire la norma UNI 10637 nelle ristrutturazioni e nelle nuove realizzazioni. Tale norma e quelle ad essa collegate sono considerati “riferimenti non esclusivi”.

 

Nelle Linee di indirizzo per la gestione delle piscine, pubblicate dalla stessa Regione Liguria nel corso del 2013, vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per tutti coloro, privati od aziende, che intendano ricoprire il ruolo di Responsabile di Piscina o di Responsabile della Manutenzione di una piscina in Liguria. Tale formazione è obbligatoria per poter esercitare tali funzioni dalla stagione 2014.